Sulla clausola in oggetto, che nella pratica trova larga applicazione nei contratti di assicurazione per la responsabilità civile, si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione, la cui decisione è stata massimata come segue.
"Qualora il contratto assicurativo preveda la clausola claims made nella parte del contratto, avente o meno la veste grafica di clausola, deputata in via esclusiva alla definizione dell'oggetto della copertura assicurativa, si deve ritenere che la limitazione di responsabilità sfugga all'art. 1341, secondo comma c.c., giacché la funzione limitatrice della claims made si estrinseca in una previsione o clausola contrattuale unitariamente deputata all'individuazione dell'oggetto del contratto e, quindi, opera all'interno della stessa previsione di tale oggetto e non in aggiunta ed all'esterno di essa. L'accordo delle parti su tale previsione si forma come accordo diretto a delimitare l'oggetto stesso del contratto e la limitazione di responsabilità fa parte ed è espressione di tale delimitazione e, dunque, vede stemperata ogni sua autonomia, sicché non assume il valore di “condizione" di per sé ed autonomamente rilevante, che necessiti del consenso qualificato.
Quando invece la clausola claims made si inserisce in un contratto come una specifica clausola, "condizione", che limiti la garanzia assicurativa e, dunque, l'oggetto del contratto siccome definito e comunque percepibile da altra clausola deputata alla sua individuazione, è allora che ricorre la fattispecie della vessatorietà, perché la formale previsione della clausola dopo altra idonea a definire in modo più ampio la garanzia, l'oggetto del contratto assicurativo, non appartiene più nell'economia del contratto all'individuazione dell'oggetto del contratto, ma svolge, dopo una previsione a ciò diretta, almeno finché essa sola si legga, una funzione chiarificatrice ulteriore che assume carattere limitativo di ciò che nella precedente previsione era più ampio".
La clausola claims made viene correttamente inquadrata come vessatoria ogniqualvolta viene inserita al di fuori di degli articoli oggetto della copertura assicurativa e, come tale, deve essere espressamente accettata e sottoscritta con la doppia firma, ossia con sottoscrizione aggiuntiva rispetto a quella del contratto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
Non si ritiene, invece, vessatoria quando è inserita nell'oggetto stesso del contratto di assicurazione, in ciò che è risarcibile o meno poiché in tale ipotesi si presume contrattata dalle parti liberamente.
Non si ritiene, invece, vessatoria quando è inserita nell'oggetto stesso del contratto di assicurazione, in ciò che è risarcibile o meno poiché in tale ipotesi si presume contrattata dalle parti liberamente.
Cass. Civ., Sez. III, 10/11/2015 n. 22891
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