Con la sentenza in esame, gli Ermellini hanno affrontato la materia inerente i vizi della volontà del contraente ed le ripercussioni che questi hanno sull'efficacia e legittimità del contratto. La soluzione a cui si giunge è quella di ritenere illegittimo il contratto ogniqualvolta la volontà del contraente abbia subito pressioni tali, fisiche e/o psichiche, da far sì che questo in loro mancanza non avrebbe perfezionato il negozio.
Il contratto può essere annullato ai sensi dell'art. 1434 c.c. qualora la volontà del contraente sia stata alterata dalla coazione, fisica o psichica, proveniente dalla controparte o da un terzo, requisiti che non ricorrono ove la determinazione della parte sia stata provocata da timori meramente interni ovvero da personali valutazioni di convenienza, senza cioè che l'oggettività del pregiudizio risalti - su iniziativa probatoria della parte che promuove la domanda di annullamento - quale idonea a condizionare un libero processo determinativo delle proprie scelte. Secondo un consolidato indirizzo, invero, cui si presta adesione, in materia di annullamento del contratto per vizi della volontà, si verifica l'ipotesi della violenza, invalidante, il negozio giuridico, qualora uno dei contraenti subisca una minaccia specificamente finalizzata ad estorcere il consenso alla conclusione del contratto, proveniente dal comportamento posto in essere dalla controparte o da un terzo e risultante di natura tale da incidere, con efficienza causale, sul determinismo del soggetto passivo, che in assenza della minaccia non avrebbe concluso il negozio. Cass., Sez. I Civ. 09/10/2015, n. 20305 www.studiolegalemms.it |
mercoledì 14 ottobre 2015
Coercizione volontà annullamento contratto
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