giovedì 15 ottobre 2015

Locazione finanziaria vizi della cosa.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, chiamate a pronunciarsi in materia di leasing su di una questione di estrema importanza, hanno stabilito il principio secondo il quale "in tema di locazione finanziaria, ove i vizi della cosa siano emersi prima della consegna, il concedente deve sospendere il pagamento del prezzo in favore del fornitore, nei cui confronti può agire per la risoluzione del contratto di fornitura o la riduzione del corrispettivo, mentre, se si siano rivelati dopo la consegna, l'utilizzatore ha azione diretta verso il fornitore. In ogni caso, lo stesso utilizzatore può agire contro il fornitore per il risarcimento dei danni e la restituzione dei canoni già pagati al concedente".
Il Giudice di legittimità, quindi, nei confronti del fornitore riconosce al concedente la facoltà di sospendere i pagamenti ed all'utilizzatore un importante strumento da utilizzare qualora il bene oggetto del leasing presenti dei vizi.

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