Il principio per cui il comodatario ha il diritto alla prosecuzione del rapporto per tutto il tempo per cui si protraggano le esigenze familiari si riferisce ai casi in cui sia certo ed inequivocabile che il rapporto abbia avuto origine in vista di una tale destinazione.
Con il contratto di comodato, precisa la Cassazione, il proprietario concede gratuitamente a terzi il diritto d'uso del bene proprio e, soprattutto quando si tratti di un immobile, la sussistenza di una effettiva volontà di assoggettare il bene a vincoli ed a destinazioni d'uso particolarmente gravosi non può essere presunta, ma deve essere positivamente accertata. Nel dubbio, prosegue il giudice di legittimità, va adottata la soluzione più favorevole alla cessazione del vincolo, considerato anche il sospetto ed il disfavore con cui l'ordinamento considera i trasferimenti gratuiti di beni e di diritti sui beni.
Cass. Civ., Sez. VI, 21/11/2014, n. 24838
Nessun commento:
Posta un commento