La terza sezione della Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui la sanzione del ripristino della locazione o del risarcimento del danno a carico del locatore che abbia ottenuto la disponibilità anticipata dell'immobile per una finalità non più realizzata, trova fondamento nel contratto. E' posto, dunque, a carico del locatore l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo corrispondente o di non aver potuto adempiere per cause ostative a lui non imputabili.
Cass. Civ., Sez. III, 07/11/2014, n. 23794
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