In materia di locazione, ove il proprietario dimostri l'esistenza di una favorevole occasione di vendere o di locare il bene, si configura il danno da ritardato rilascio di immobile.
Perché sia configurabile il maggior danno da ritardo nella restituzione del bene locato, ex art. 1591 c.c., debbono essere provate sia la situazione di mora del conduttore sia il maggior danno subito dal locatore a seguito dell'impossibilità di disporre dell'immobile.
Cass. Civ., Sez. III, 22 ottobre 2014, n. 22352
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