La Cassazione, chiamata ad intervenire sulle vicende che hanno interessato una nota Società di assicurazioni, ha stabilito che "la violazione dell'obbligo di offerta pubblica di acquisto della totalità delle azioni di una società quotata in un mercato regolamentato fa sorgere in capo agli azionisti, ai quali l'offerta avrebbe dovuto essere rivolta, il diritto al risarcimento del danno patrimoniale ex art. 1218 c.c., in quanto le azioni restitutorie non elidono il danno subito dagli azionisti di minoranza con la perdita della possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita delle loro azioni".
Con la decisione in oggetto i Giudici di legittimità ha ribadito l'orientamento già espresso in passato, secondo il quale le misure restitutorie tendono a disincentivare la violazione così da tutelare l'interesse generale ad un corretto funzionamento del mercato, ma non escludono il diritto al risarcimento del danno subito dagli azionisti di minoranza, che non hanno avuto la possibilità di beneficiare del maggior prezzo di vendita dei titoli.
La Suprema Corte nel dirimere la controversia ha affermato che "dall'obbligo di offerta pubblica deriva ipso iure per gli azionisti di minoranza la possibilità di scegliere se conservare la partecipazione nella società bersaglio, nonostante il cambio della guardia nella governance della società, ovvero se conseguire il vantaggio della vendita ad un prezzo maggiorato per l'inclusione del premio di maggioranza. Dalla violazione dell'obbligo di offerta consegue, pertanto, la perdita della chance di acquisto vantaggioso, rilevando soltanto che, se l'obbligo di offerta pubblica fosse stato adempiuto, i soci di minoranza avrebbero avuto una vantaggiosa occasione di disinvestimento".
Gli Ermellini hanno inoltre evidenziato che "le misure restitutorie non sempre elidono integralmente le conseguenza dannose di un fatto illecito, specialmente nella fattispecie in esame in cui le sanzioni sono previste per disincentivare la violazione dell'obbligo di offerta totalitaria, vanificando gli obiettivi del trasgressore in funzione di tutela dell'interesse generale ad un corretto funzionamento del mercato, ma non hanno alcuna incidenza sulle conseguenze dannose subite dai soci di minoranza".
Cass. Civ., Sez. I, 10/02/2016 n. 2665
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