martedì 23 settembre 2014

Donazione indiretta: è decisivo il nesso tra donazione del denaro e acquisto immobiliare.

Nel caso di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tal caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione (indiretta) dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Per integrare la fattispecie della donazione indiretta, è necessario che la dazione della somma di denaro sia effettuata quale mezzo per l'unico e specifico fine dell'acquisto dell'immobile: deve, cioè, sussistere incontrovertibilmente un collegamento teleologico tra elargizione del denaro e acquisto dell'immobile.
Il principio, già enunciato dal giudice di legittimità, è stato ribadito in una recente sentenza. Nel caso poi di soggetto che abbia erogato il denaro per l'acquisto di un immobile in capo ad uno dei figli, precisa la Suprema Corte in conformità alla propria giurisprudenza, si deve distinguere l'ipotesi della donazione diretta del denaro, impiegato successivamente dal figlio in un acquisto immobiliare, in cui, ovviamente, oggetto della donazione rimane il denaro stesso, da quella in cui il donante fornisce il denaro quale mezzo per l'acquisto dell'immobile, che costituisce il fine della donazione. In tal caso, il collegamento tra l'elargizione del denaro paterno e l'acquisto del bene immobile da parte del figlio porta a concludere che si è in presenza di una donazione indiretta dello stesso immobile e non del denaro impiegato per il suo acquisto.
Nel caso in esame, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata dalla ricorrente donataria in quanto la corte territoriale, pur ritenendo provata, in base ad una presunzione basata su elementi oggettivi e concordanti, la provenienza della somma di danaro impiegata nell'acquisto immobiliare, non aveva fornito alcuna motivazione sul fatto che il denaro in oggetto fosse stato elargito dai genitori all'unico scopo di rendere possibile l'acquisto.
Cass. Civ., Sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18541

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