lunedì 29 settembre 2014

Esecuzione del contratto e danni a terzi: le condizioni per un giudizio di responsabilità del committente

 La Suprema Corte ha ribadito principi e condizioni che legittimano una corresponsabilità del committente per i danni a terzi in caso di esecuzione di lavori dati in appalto.
In tema di appalto, è di regola l'appaltatore che risponde dei danni provocati a terzi ed eventualmente anche dell'inosservanza della legge penale durante l'esecuzione del contratto, attesa l'autonomia con cui egli svolge la sua attività nell'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato, organizzandone i mezzi necessari, curandone le modalità ed obbligandosi a fornire alla controparte l'opera o il servizio cui si era obbligato. Il controllo e la sorveglianza del committente, invece, si limitano all'accertamento ed alla verifica della corrispondenza dell'opera o del servizio affidato all'appaltatore con quanto costituisca l'oggetto del contratto. In tale contesto, una responsabilità del committente nei riguardi dei terzi risulta configurabile solo allorquando si dimostri che il fatto lesivo sia stato commesso dall'appaltatore in esecuzione di un ordine impartitogli dal direttore dei lavori o da altro rappresentante del committente stesso, tanto che l'appaltatore finisca per agire quale "nudus minister" privo dell'autonomia che normalmente gli compete. Inoltre, è stata riconosciuta una responsabilità del committente quando sia configurabile in capo al medesimo una "culpa in eligendo", per aver affidato il lavoro ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche, ovvero in base al generale principio del "neminem laedere" di cui all'art. 2043 c.c. Tali principi, già enunciati in precedenti decisioni, sono stati ora ribaditi.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nell'ambito di un contratto di appalto di lavori di ristrutturazione di uno stabile condominiale ed in parziale riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda di risarcimento danni proposta dal condomino danneggiato nei confronti del Condominio, mantenendo tuttavia ferma la condanna emessa a carico dell'appaltatore.
Cass. Civ., Sez. III, 19 settembre 2014, n. 19742

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